Statuto dell’Associazione Kenzan

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ART. 1 DEFINIZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in GALLARATE (VA), via Alessandro Volta, 5 un'associazione che assume la denominazione "Kenzan Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve “Kenzan a.s.d.”. La sede dell'Associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera dell’Assemblea.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del con particolare riferimento alle disposizioni del 
CIO (Comitato Internazionale Olimpico), del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera dell’Assemblea.

L'associazione aderisce alla C.I.K. (Confederazione Italiana Kendo) e relative strutture periferiche. Con delibera dell’Assemblea potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI, alle leghe sportive e simili, nazionali e locali, anche in base a quanto deciso dalla C.I.K.

 

ART. 2 OGGETTO

1 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, non ha alcun fine di lucro ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 36/2021 ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

2 - L'associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, in particolare promuovere la diffusione ed organizzare la pratica di alcune discipline tradizionali giapponesi, tra cui il KENDO, il JODO e lo IAIDO, nonché in tutte quelle che l’assemblea dei soci delibererà in futuro;

b) promuovere attività didattiche, con particolare riferimento alle arti marziali giapponesi, per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

c) organizzare attività ricreative e culturali, in particolare lo studio e la diffusione della cultura e della storia giapponese con particolare riferimento al Bushido ed alle arti marziali, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

d) promuovere attività di istruzione e formazione, con particolare riferimento alle arti marziali giapponesi;

e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

f) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

g) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

h) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

 

Il tutto anche tramite la collaborazione con enti pubblici, sottoscrivendo convenzioni per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato e collaborando per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive.

L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza fini di lucro, svolgere attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L’associazione potrà inoltre perseguire obiettivi di solidarietà sociale svolgendo attività di beneficienza in Italia ed all'estero.

 

ART. 3 LIMITAZIONI ALL'OGGETTO

E' fatto espresso divieto agli associati di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

 

ART. 4 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è fissata per un periodo di mille anni e la stessa potrà essere sciolta prima della scadenza solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

 

ART. 5 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere soci dell’Associazione KENZAN solo le persone fisiche che, in possesso dei requisiti elencati di seguito, siano giudicati idonei alla pratica di una delle attività oggetto dell’Associazione da parte del giudizio insindacabile del Presidente.

In relazione all'ammissione degli aspiranti associati, il giudizio del Presidente non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, sociali, religiose, di genere o altre discriminazioni di qualsiasi natura.

L’aspirante socio deve presentare domanda scritta al Presidente dal quale risulti:

1. di aver letto, compreso ed approvato il presente statuto in tutte le sue parti

2. ogni patologia o disfunzione fisica e mentale che potrebbe compromettere la pratica delle discipline di cui all'art. 2 dell’Oggetto societario.

Dopo il parere positivo del Presidente, il nuovo associato verrà regolarmente registrato nel libro soci e iscritto alla Federazione e all’ente di promozione sportiva di riferimento. 

 

ART. 6 DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun socio ha il dovere di:

1. Adoperarsi in relazione alle proprie possibilità e competenze al fine del conseguimento dell’oggetto associativo

2. Operare in conformità agli indirizzi, i regolamenti e le direttive emanate dall’Assemblea e/o dal Presidente

3. Osservare e far osservare le norme contenute nel presente statuto e le direttive degli enti di promozione e le federazioni a cui l’associazione è affiliata. 

4. Comunicare con tempestività al Presidente ogni variazione intervenuta in seguito all’adesione in merito ai requisiti di cui al precedente articolo

5. Versare con puntualità i contributi associativi la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti  dall’assemblea 

6. Presentare la documentazione che attesti l’idoneità alla pratica sportiva in accordo ai regolamenti interni

 

ART. 7 DIRITTI DEI SOCI

Ciascun socio ha il diritto di:

1. Eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi 

2. Seguendo i principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, questi potranno esercitare il loro diritto al voto durante l’Assemblea dei Soci. Per quanto riguarda i Soci minorenni, questi potranno partecipare al voto attraverso l’esercente della patria potestà 

3. Interpellare il Presidente e/o il Tesoriere al fine di ottenere informazioni circa lo svolgimento degli affari sociali 

4. Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento 

5. Frequentare i locali dove si svolgono le attività dell’associazione 

6. Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione 

7. Denunciare i fatti che ritiene censurabili 

8. Indire tramite istanza al Presidente l’Assemblea dei Soci ed iscrivere all’ordine del giorno argomenti di dibattito 

9. Solo se maggiorenne, candidarsi a ricoprire le cariche sociali 

 

ART. 8 PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

Lo status di associato viene meno per i seguenti motivi:

1. Espulsione: L’associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all’Associazione può essere espulso dalla stessa previa delibera dall’assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato. 

2. Recesso: L’associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Presidente, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. 

3. Mora: Lo status di associato decade in caso di mora nel pagamento dei contributi associativi che si sia protratta per un periodo superiore ai dodici mesi. 

4. Decesso: Gli associati che hanno cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sull’associazione e sul patrimonio della stessa. Le quote associative versate non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. 

 

ART. 9 GLI ORGANI ASSOCIATIVI

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Gli organi dell’Associazione KENZAN sono:

1. L’Assemblea dei Soci

2. Il Presidente dell’Associazione

3. Il Tesoriere dell’Associazione

 

ART. 10 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo dell’Associazione KENZAN.

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci maggiorenni che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con i contributi associativi. 

Essa è convocata e presieduta dal Presidente almeno una volta ogni anno solare, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui almeno tre Soci ne facciano esplicita richiesta.

L’Assemblea è validamente convocata mediante notifica ai Soci da effettuarsi venti giorni prima della data in cui è stata fissata tramite avviso di convocazione nella sede sociale e nei luoghi di pratica.

L’avviso di convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali:

1. Raccomandata o lettera semplice indirizzata al domicilio del socio come risultante dal registro dei soci

2. Annuncio proclamato durante la pratica delle discipline oggetto dell’Associazione

3. Annuncio pubblicato sul sito web dell'associazione

4. E-mail o altre comunicazioni informatiche

L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati oltre la metà dei Soci.

Qualora in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum necessario alla validità dell’Assemblea, la stessa sarà validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di Soci presenti o rappresentati.

 

ART. 11 POTERI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN SESSIONE ORDINARIA

In materia di ordinaria amministrazione l’Assemblea dei soci validamente costituita delibera con oltre la metà dei voti dei soci presenti e rappresentati. 

Il diritto di voto spetta unicamente ai Soci in misura di un voto per ciascun Socio. 

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea fino a tre Soci da cui abbia ricevuto delega scritta, la quale dovrà essere presentata al Presidente e da questi verbalizzata prima dell’inizio dell’assemblea. 

È ammesso l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché se ne possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l’identificazione del socio che partecipa e vota. 

Le materie di ordinaria amministrazione sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1. L’elezione del Presidente e del Tesoriere dell’Associazione 
2. L’approvazione del rendiconto per cassa o il bilancio 
3. L’emanazione d'indirizzi e l’approvazione di regolamenti 
4. Deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Presidente, secondo il principio di sovranità assembleare 
 

 

ART. 12 POTERI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN SESSIONE STRAORDINARIA

In materia di straordinaria amministrazione l’Assemblea dei Soci validamente costituita delibera con non meno dei due terzi dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Il diritto di voto spetta unicamente ai Soci maggiorenni in misura di un voto per ciascun Socio.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea fino a tre  Soci da cui abbia ricevuto delega scritta, la quale dovrà essere presentata al Presidente e da questi verbalizzata prima dell’inizio dell’assemblea.

Le materie di straordinaria amministrazione sono esclusivamente quelle elencate di seguito:

1. Scioglimento dell’Associazione KENZAN, per il quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

2. Modifica dello Statuto

3. Adesione o recesso dell’Associazione KENZAN ad altri enti confederali, federali o associativi

4. Revoca delle cariche di Presidente e/o Tesoriere

5. Espulsione di un Socio

 

ART. 13 IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il presidente dell’associazione è l’organo esecutivo dell’Associazione KENZAN.

E’ eletto tra i Soci maggiorenni dall’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria. Dura in carica, salvo revoca o dimissioni, mille giorni dalla data di elezione.

Ciascun Socio maggiorenne in relazione al quale non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e/o da quello sportivo nell’assunzione dell’incarico può candidarsi ed essere eletto dall’Assemblea dei Soci alla carica di Presidente dell'Associazione.

 

ART. 14 POTERI  E COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Al Presidente è conferita la rappresentanza legale dell’Associazione KENZAN. Al Presidente compete l’attuazione di ogni attività direttamente o indirettamente afferente al conseguimento dell’oggetto associativo, eccezion fatta che per quelle finanziarie.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo sono elencate di seguito alcune competenze del Presidente:

1. Organizza e regolamenta la pratica delle discipline oggetto dell’Associazione

2. Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci

3. Valuta le domande di adesione degli aspiranti Soci

4. Notifica ai Soci ed ai terzi gli indirizzi, i regolamenti ed i decreti emanati dall’Assemblea dei Soci

5. Tiene il Libro dei Soci ed il Libro dei Verbali

 

I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione; eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. 

E’ facoltà del Presidente delegare una o più competenze ad uno o più associati. 

La delega può essere conferita o revocata per iscritto o anche solo verbalmente, qualora ciò avvenga nell’ambito di una Assemblea dei Soci o durante una sessione di pratica delle discipline oggetto dell’Associazione. 

I delegati sono responsabili del proprio mandato nei confronti dei terzi oltre che nei confronti dell’Associazione. 

I delegati decadono dal loro mandato qualora cessi per qualsiasi motivo il mandato del Presidente delegante.

 

ART. 15 LIMITAZIONI ED OBBLIGHI DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Nessun Socio può ricoprire per due mandati consecutivi la carica di Presidente dell’Associazione.

Il presidente deve attenersi nella sua attività agli indirizzi, ai decreti ed ai regolamenti emanati dall’Assemblea dei Soci, parimenti non può abrogare gli stessi od emetterne altri il cui contenuto ne sia in contrasto.

Il Presidente deve controllare la veridicità e la trasparenza della contabilità e dei bilanci tenuti e redatti dal Tesoriere.

E' fatto divieto al Presidente di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD o SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

 

ART. 16 IL TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Tesoriere dell’Associazione è l’organo esecutivo patrimoniale, economico e finanziario dell’Associazione KENZAN.

E’ eletto tra i Soci maggiorenni dall’Assemblea dei Soci riunita in sessione ordinaria. Dura in carica, salvo revoca o dimissioni, tre esercizi contabili, compreso quello in corso al momento dell’elezione. Ciascun Socio maggiorenne in relazione al quale non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e/o da quello sportivo nell’assunzione dell’incarico può candidarsi ed essere eletto dall’Assemblea dei Soci alla carica di Tesoriere dell'Associazione.

 

ART. 17 POTERI E COMPETENZE DEL TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE

Al Tesoriere dell’Associazione è affidata la gestione degli affari patrimoniali, economici e finanziari dell’Associazione KENZAN, ivi inclusi quelli tributari.

Al Tesoriere dell’Associazione compete inoltre l’attuazione di ogni attività finanziaria afferente al conseguimento dell’oggetto associativo.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo sono elencate di seguito alcune competenze del Tesoriere dell’Associazione:

1. Fissa annualmente i contributi associativi

2. Decreta ai Soci Ordinari versamenti aggiuntivi necessari alla copertura degli impegni che eccedono le eventuali riserve accantonate

3. Pone il veto ad iniziative deliberate dall’Assemblea dei Soci e/o dal Presidente che costituiscono un impegno eccedente i fondi dell’associazione

4. Tratta o approva le quotazioni, i prezzi e le condizioni riservate dai terzi all’Associazione

5. Controlla l’effettiva afferenza dei costi all’oggetto associativo

6. Tiene la contabilità dell’Associazione

7. Redige il Bilancio dell’Associazione in maniera veridica, chiara e trasparente

8. Effettua previsioni di spesa e di entrata

9. Gestisce i fondi dell’Associazione attivando se necessario rapporti in nome e per conto dell’Associazione con Istituti di credito

 

E’ facoltà del Tesoriere delegare una o più competenze ad uno o più associati.

La delega può essere conferita per iscritto od anche solo verbalmente, qualora ciò avvenga nell’ambito di una Assemblea dei Soci o durante una sessione di pratica delle discipline oggetto dell’Associazione.

I delegati sono responsabili del proprio mandato nei confronti dei terzi oltre che nei confronti dell’Associazione.

I delegati decadono dal loro mandato qualora cessi per qualsiasi motivo il mandato del Tesoriere delegante.

 

ART. 18 LIMITAZIONI ED OBBLIGHI DEL TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE

Nessun Socio può ricoprire per due mandati consecutivi la carica di Tesoriere dell’Associazione.

Il Tesoriere è responsabile in proprio dei fondi gestiti in nome e per conto dell’Associazione nei confronti dei Soci.

E' fatto divieto al Tesoriere di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD o SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

 

ART. 19 DISPOSIZIONI PATRIMONIALI, ECONOMICHE E FINANZIARIE GENERALI

L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a)   quote e contributi degli associati

b)    quote e contributi per la partecipazione ad attività corsistiche e a manifestazioni sportive

c)    eredità, donazioni e legati

d)     contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari

e)     contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali

f)     entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati

g)     entrate derivanti dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tesserati ed organizzata all’interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività complementari e strumentali all’attuazione degli scopi istituzionali

h)     proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

i)     erogazioni liberali degli associati e dei terzi

j)     entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi

k)     altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.

 

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione – non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva.

 

ART. 20 LA CONTABILITA’

La contabilità sarà tenuta a discrezione del Tesoriere con il metodo della partita semplice o doppia.

Nel caso in cui il Tesoriere adottasse il metodo della partita semplice egli dovrà comunque attenersi a criteri di massima precisione e chiarezza.

 

ART. 21 IL BILANCIO

Il Tesoriere deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all’Assemblea degli associati.

Il rendiconto per cassa o il bilancio dovrà evidenziare i risultati della gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell’esercizio ed affinché sia maggiormente accessibile potrà eventualmente essere corredato di una nota integrativa. Il documento deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

ART. 22 L’ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l’anno solare.

 

ART. 23 SCIOGLIMENTO

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. 

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. 

 

ART. 24 RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi Associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs 28 Febbraio 2021, n. 36 ss.mm.ii e, in quanto compatibile, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.